ART. 21 – NORMA TRANSITORIA

c.1          Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’AVIS Nazionale.

c.2          I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3          Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell’art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.4          L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

ART. 15 – RISORSE

c.1          L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

ART. 14 – PATRIMONIO

c.1          Il patrimonio dell’Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2          Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

  1. il reddito del patrimonio;
  2. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. i contributi di organismi internazionali;
  4. i rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
  6. ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis Comunale.

c.3          Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4          È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5          Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13 – L’ORGANO DI CONTROLLO

c.1          L’Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L’organo di controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

c.2          L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3          Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

c.4          L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017.  Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.5          Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6          I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 20 – RINVIO

c.1          Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, dell’Avis Regionale e dell’Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

 

ART. 19 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

c.1          Lo scioglimento dell’Avis Comunale di Stresa può avvenire con delibera dell’Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2          In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all’Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 – CARICHE

c.1          Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all’associazione e dell’Organo di controllo, se esterni all’associazione.

c.2          Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico.

c.3          Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell’art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4          Lo statuto dell’Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

c.5          Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

c.6          L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1          L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2          Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell’anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell’Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

c.3          L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato   dallo   stato   patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi   e   degli   oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente   e   le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

c.4          Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.5          Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 17 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

c.1          L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

  1. Il libro degli associati o aderenti;
  2. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

c.2          I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

c.3          Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1          Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità

c.2          I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3          Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4          I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5          I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

c.6          Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere all’Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.