ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1          Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità

c.2          I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3          Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4          I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5          I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

c.6          Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere all’Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.