ART. 17 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

c.1          L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

  1. Il libro degli associati o aderenti;
  2. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

c.2          I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

c.3          Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.