ART. 20 – RINVIO

c.1          Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, dell’Avis Regionale e dell’Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.