ART. 20 – RINVIO

c.1          Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, dell’Avis Regionale e dell’Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

 

ART. 19 – ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO

c.1          Lo scioglimento dell’Avis Comunale di Stresa può avvenire con delibera dell’Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2          In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all’Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 – CARICHE

c.1          Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all’associazione e dell’Organo di controllo, se esterni all’associazione.

c.2          Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico.

c.3          Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell’art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4          Lo statuto dell’Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

c.5          Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

c.6          L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1          L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2          Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell’anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell’Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

c.3          L’Associazione, nei casi previsti dall’art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato   dallo   stato   patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi   e   degli   oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente   e   le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

c.4          Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.5          Nei casi previsti dall’art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l’Associazione ha l’obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 17 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

c.1          L’Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

  1. Il libro degli associati o aderenti;
  2. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

c.2          I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

c.3          Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1          Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità

c.2          I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3          Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4          I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5          I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

c.6          Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere all’Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

c.1          Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l’Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2          Al Presidente spetta, inoltre:

  1. convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio di Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno;
  2. curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
  3. proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
  4. assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3          Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4          In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

c.5          La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

c.1          Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall’Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva.

c.2          Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere – che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario – i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c.3          Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al  comma 6 dell’art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.4          La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.5          Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

c.6          Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

c.7          In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.8          La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.9          Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10        Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.

c.11        I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c.12        Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio.

c.13        Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.14        Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.

c.15        Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale – fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino – con voto consultivo.

c.16        Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo –.

c.17        Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell’art. 11.

c.18        I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART. 09 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all’Assemblea:

a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
c) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Provinciale o equiparata sovraordinata;
f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
h) la formulazione all’Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis Provinciale;
i) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati,
j) la nomina dei liquidatori
k) la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.