c.1 È socio dell’Avis Comunale di Stresa chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo.
c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell’Avis Comunale medesima.
c.3 L’adesione all’Avis Comunale di Stresa da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell’interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.
c.4 L’adesione del socio all’Avis Comunale di Stresa comporta l’automatica adesione del medesimo all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.
c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5.
c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all’Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.